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REGIO DECRETO 3 giugno 1938, n. 1153

Rinnovazione della facoltà concessa al Governatore generale della Libia di ordinare la sospensione dei procedimenti penali e della esecuzione delle sentenze pronunciate nei confronti dei cittadini libici. (038U1153)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/08/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2010
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))