Rinnovazione della facoltà concessa al Governatore generale della
Libia di ordinare la sospensione dei procedimenti penali e della
esecuzione delle sentenze pronunciate nei confronti dei cittadini
libici. (038U1153)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 19/08/1938
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)