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REGIO DECRETO-LEGGE 14 marzo 1938, n. 882

Aggiornamento delle disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate dello Stato. (038U0882)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 22 aprile 1938, n. 2229 (in G.U. 17/03/1939, n. 65).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 1-7-1937
al: 28-4-1945
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n.  1030,  relativo
all'aggiornamento delle disposizioni  vigenti  sul  matrimonio  degli
ufficiali delle Forze armate dello Stato, convertito in legge con  la
legge 1° febbraio 1937-XV, n. 455; e successive modificazioni; 
 
  Visto l'articolo 25 del Regio decreto-legge 21 agosto  1937-XV,  n.
1542, che sopprime l'istituto della costituzione della rendita dotale
per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato; 
 
  Ritenuta  la  necessita'  urgente   ed   assoluta   di   provvedere
all'aggiornamento delle disposizioni  relative  al  matrimonio  degli
ufficiali stessi; 
 
  Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di  Stato  per  la  guerra,  per  l'Africa
italiana, per la marina  e  per  l'aeronautica,  di  concerto  con  i
Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'agricoltura  e  per
le foreste, per i lavori pubblici e per le comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina,  della  Regia
aeronautica, della Regia guardia di finanza, della edilizia nazionale
forestale, della Milizia portuaria,  della  Milizia  nazionale  della
strada e del corpo della polizia  coloniale  in  servizio  permanente
effettivo, in disponibilita', in aspettativa o sospesi  dall'impiego,
nonche' gli ufficiali  invalidi  o  mutilati  riassunti  in  servizio
sedentario non possono contrarre matrimonio senza aver prima ottenuto
il Regio assentimento. 
 
  Del  pari  non  possono  contrarre  matrimonio  senza  prima  avere
ottenuto il Regio assentimento, gli ufficiali del  Regio  esercito  e
della Regia guardia di finanza fuori quadro  e  gli  ufficiali  della
Regia marina a disposizione.