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LEGGE 17 maggio 1938, n. 776

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, che reca varianti all'organico dei cancellieri giudiziari militari e ad altre disposizioni vigenti sull'Amministrazione della giustizia penale militare. (038U0776)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  22-6-1938

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, che reca varianti all'organico dei cancellieri giudiziari militari e ad altre disposizioni vigenti sull'Amministrazione della giustizia penale militare, con le seguenti modificazioni:

L'art. 4 diventa art. 5 e l'art. 5 diventa art. 4.

Nel primo comma dell'art. 5, dopo le parole: «le seguenti modificazioni», è introdotto il seguente numero:

«1° all'art. 14, primo comma, nella categoria dei magistrati è aggiunta la seguente lettera:

«d) primi referendari e referendari del Consiglio di stato e della Corte dei conti che ne facciano domanda».

I numeri 1°, 2°, 3° dell'art. 5 diventano rispettivamente 2°, 3° e 4°.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Solmi - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Solmi