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REGIO DECRETO 3 febbraio 1938, n. 591

Revisione dei prezzi degli appalti di lavori pubblici nell'Africa Italiana. (038U0591)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/05/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  30-5-1938 al: 26-8-1941
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;
Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;
Visto il R. decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1397, che approva le norme per la esecuzione delle opere pubbliche nelle Colonie;
Riconosciuta la necessità di norme speciali che disciplinino la rivedibilità dei prezzi dei lavori per opere pubbliche nell'Africa Italiana in relazione alle contingenti condizioni nelle quali si svolgono i lavori;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Nei contratti di appalto che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore del presente decreto per lavori relativi ad opere pubbliche nell'Africa Italiana di competenza dell'Amministrazione dell'Africa Italiana, la cui esecuzione richieda un periodo di tempo non inferiore ad un anno e pei quali si prevedano oscillazioni nei prezzi, si potranno introdurre clausole con le quali l'Amministrazione appaltante si riservi la facoltà di rivedere e modificare i prezzi, sempre che riconosca, con giudizio insindacabile, essersi verificate in confronto dei prezzi correnti al tempo dell'aggiudicazione dell'appalto, variazioni maggiori del 10 per cento nel complesso del lavoro.

Per gli appalti-concorso sarà tenuto conto dei prezzi correnti alla data di presentazione dell'offerta.