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REGIO DECRETO 28 marzo 1938, n. 463

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito. (038U0463)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/05/1938
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vigente al 10/06/2026
  • Allegati
Testo in vigore dal:  27-5-1938

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899 sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, quale risulta modificata, dai Regi decreti-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 445, 27 dicembre 1935-XIV, n. 2171, 4 giugno 1936-XIV, n. 1250, 22 dicembre 1936-XV, n. 2154, e 16 giugno 1937-XV, n. 944, rispettivamente convertiti in legge con le leggi 13 giugno 1935-XIII, n. 1134, 10 aprile 1936-XIV, n. 807, 10 febbraio 1937-XV, n. 384, 19 aprile 1937-XV, n. 1572 e 23 dicembre 1937-XVI, n. 2373;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra. Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli esami prescritti dall'art. 168 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni, consistono nelle prove stabilite nell'allegato 1 al presente decreto. Tali prove debbono svolgersi sulla base del programma e con le modalità stabilite nell'allegato stesso.