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LEGGE 13 gennaio 1938, n. 20

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 1769, contenente modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, ed al R. decreto 14 giugno 1928, n. 1399, per le pubbliche affissioni e la pubblicità affine. (038U0020)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-2-1938 al: 15-12-2009
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 1769, contenente modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, ed al R. decreto 14 giugno 1928-VI, numero 1399, per le pubbliche affissioni e la pubblicità affine, con le seguenti modificazioni:

All'art. 1:

nella lettera b) dopo la tabella è aggiunto il seguente comma:

«Per i valori locativi immediatamente superiori alla cifra che segna il limite della categoria precedente, la maggiore imposta dovuta per effetto dell'aliquota propria della loro categoria non può assorbire più di un terzo della differenza tra il valore locativo accertato e quello massimo della categoria precedente ».

nella lettera c), secondo comma, dopo le parole: « sia stata tenuta », sono inserite le parole: « a disposizione ».

nella lettera i) il numero 8 è sostituito dal seguente:

« 8) I convitti, i collegi, le colonie climatiche dipendenti dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dal Partito Nazionale Fascista o da Enti pubblici di assistenza; ovvero istituiti, senza scopo di lucro, da imprese o ditte private inscritte alle associazioni sindacali ».

nella lettera l) il 2°, 3° e 4° comma sono sostituiti dai seguenti:

«Per le ville, le case, gli appartamenti o le camere che si affittano mobiliati, l'imposta è dovuta dal proprietario dell'abitazione mobiliata in caso di affitto diretto, dall'affittuario in caso di subaffitto; nell'uno e nell'altro caso è ammessa la rivalsa a carico dell'inquilino o subinquilino dell'abitazione mobiliata.

«L'imposta è applicabile anche a carico di coloro che prendono alloggio in appartamenti o camere negli alberghi e nelle pensioni con corrispettivi di pigione fissati in ragione di mese o per periodi superiori, quando non risultino assoggettati nel Comune alla imposta di soggiorno.

«Anche in tale caso l'imposta è però dovuta dall'esercente che è ammesso ad esercitare la rivalsa come al precedente primo comma ».

nella lettera m), l'articolo 110-quater (abbandoni di abitazione che danno luogo a sgravio) è sostituito dal seguente:

«L'abbandono di una ò più abitazioni dà diritto allo sgravio dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo, per ciascuna delle abitazioni abbandonate, purché sia denunziato entro tre mesi ».

Le lettere o), p) e q) sono sostituite dalle seguenti:

o) Il 2° comma dell'art. 132 è sostituito dal seguente: « Alla imposta di cui al precedente comma è da aggiungere per ogni cane, indipendentemente dalla categoria alla quale esso appartiene, il costo della piastrina prescritta dal successivo art. 136.

« L'inscrizione nel ruoli della imposta sui cani si effettua anche per i possessori o detentori di cani esenti, limitatamente all'importo del costo della piastrina, da riscuotersi in unica rata».

p) L'art. 135 è sostituito dal seguente:

« L'imposta è annuale e non è consentito alcuno sgravio nel corso dell'anno neppure nel caso di morte del cane.

« L'imposta è però ridotta alla metà se il possesso o la detenzione del cane si verificano nel corso del 2° semestre dell'anno.

« L'acquisto di un cane, già assoggettato alla imposta, e la sostituzione di un cane con un altro della stessa categoria non danno luogo a nuova imposizione.

q) L'art. 136 è modificato come segue:

« I possessori o detentori di cani di ogni categoria, anche esenti da imposta, devono provvedersi della piastrina prescritta da applicarsi al collare. La piastrina è consegnata dall'Ufficio comunale all'atto della denuncia di cui all'articolo 134. I possessori e detentori di cani già iscritti a ruolo devono curare il ritiro - presso l'Ufficio predetto - della piastrina per l'anno successivo, entro il mese di dicembre di ogni anno.

Le caratteristiche ed il costo delle piastrine, che devono essere differenti per ciascuna categoria di cani, sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno, entro il mese di luglio di ciascun anno, per l'esercizio successivo.
« Alla vendita abusiva e alla contraffazione delle piastrine è applicabile il disposto dell'art. 223 ».

Dopo l'art. 2 è aggiunto il seguente:
Art. 3. - Dopo il comma inserito con R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1467, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 929, fra il primo e il secondo dell'art. 3 del R. decreto legge 18 dicembre 1933, n. 1737, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora per necessità inderogabili dei servizi pubblici, le Provincie suddette debbano eccedere le aliquote massime suindicate, entro i limiti normali di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737, il Ministro per l'interno può, in base a motivata deliberazione dell'Amministrazione provinciale interessata, su parere favorevole della Giunta provinciale amministrativa, consentire che il riparto delle eccedenze sia fatto con rapporto proporzionale fra l'imposta sui terreni e quella sui fabbricati diverso da quello prescritto dal 1° comma dell'art. 3 del suddetto R. decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737 ».

L'art. 3 diventa 4.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL - ALFIERI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI