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REGIO DECRETO 5 novembre 1937, n. 2678

Armamento degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (037U2678)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/1942)
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Testo in vigore dal: 9-4-1938
al: 14-7-1942
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, convertito
in legge 10 aprile 1936-XIV,  n.  833,  concernente  l'organizzazione
provinciale e la coordinazione nazionale dei servizi pompieristici; 
 
  Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno,  di  concerto  col
Ministro Segretario di Stato per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'armamento degli appartenenti al Corpo Nazionale  dei  vigili  del
fuoco e'  costituito,  per  gli  ufficiali  dalla  pistola  del  tipo
d'ordinanza in dotazione per gli ufficiali delle Forze  armate  dello
Stato, e per i sottufficiali e vigili dalla pistola o  dal  moschetto
dei tipi d'ordinanza, in dotazione per i sottufficiali e  agenti  dei
Corpi armati di polizia.