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REGIO DECRETO 27 ottobre 1937, n. 2619

Modificazioni allo statuto della Regia università di Roma. (037U2619)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/03/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 24-3-1938
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' di Roma, approvato con il
R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, n. 2498; 
 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071; 
 
  Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n.  2044,  e  7  maggio
1936-XIV, n. 882; 
 
  Vedute  le  proposte  di   modifiche   avanzate   dalle   autorita'
accademiche della Regia universita' predetta; 
 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazionale nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto della Regia universita' di Roma,  approvato  con  il  R.
decreto 1° ottobre 1936-XIV, n. 2498, e'  modificato  nel  senso  che
dopo l'art. 178 sono  aggiunte  le  norme  relative  alla  Scuola  di
perfezionamento in studi coloniali: 
 
  « Scuola di perfezionamento in studi coloniali. 
 
                              Art. 179. 
 
  La Scuola di perfezionamento  in  studi  coloniali  si  propone  il
duplice fine di  promuovere  gli  studi  coloniali  e  di  dare  agli
aspiranti ad impieghi, professioni  od  attivita'  varie  in  Colonia
l'alta cultura specifica all'uopo necessaria. 
 
                              Art. 180. 
 
  Alla Scuola sono ammessi  i  laureati  in  giurisprudenza,  scienze
politiche, economia e commercio. 
 
  Possono pure essere ammessi  coloro  che  siano  forniti  di  altra
laurea o diploma di studi superiori: essi, pero', possono  conseguire
soltanto un attestato degli studi compiuti e degli esami superati. 
 
                              Art. 181. 
 
  Il corso della Scuola ha la durata di un biennio. 
 
                              Art. 182. 
 
  Le materie d'insegnamento della Scuola sono le seguenti: 
 
  1. Storia coloniale (generale e italiana) (biennale). 
 
  2. Geografia  politica  ed  economica  delle  Colonie  (italiane  e
straniere). 
 
  3. Etnologia generale e giuridica delle Colonie italiane. 
 
  4.  Diritto  e  legislazione  coloniale  (italiana   e   comparata)
(biennale). 
 
  5. Politica coloniale. 
 
  6. Storia ed istituzioni musulmane. 
 
  7. Storia ed istituzioni etiopiche. 
 
  8. Igiene coloniale. 
 
  9. Contabilita' di Stato. 
 
  10. Lingua e letteratura araba (biennale). 
 
  11. Lingua e letteratura amarica (biennale). 
 
                              Art. 183. 
 
  Gli iscritti alla Scuola devono seguire  i  corsi  e  superare  gli
esami delle materie di cui ai nn. 1-9 dell'articolo precedente  e  di
una a  scelta  delle  materie  di  cui  ai  nn.  10-11  dell'articolo
medesimo. 
 
  Gli iscritti possono inoltre frequentare corsi di  altre  lingue  e
letterature dell'Africa  Orientale  Italiana  impartiti  nella  Regia
universita' di  Roma  con  diritto,  quando  ne  abbiano  superato  i
relativi  esami,  ad  ottenerne  speciale  menzione  nel  diploma  di
perfezionamento. 
 
                              Art. 184. 
 
  La Scuola e' diretta  da  un  direttore  scelto  fra  i  professori
universitari ordinari che insegnino nella Scuola stessa. Il direttore
e' nominato dal rettore dell'Universita', dura in carica un biennio e
puo' essere confermato ed e' assistito da un consiglio direttivo  che
e' costituito degli insegnanti della Scuola e funziona a norma  delle
disposizioni generali in materia. 
 
                              Art. 185. 
 
  Gli iscritti debbono pagare le  tasse  e  sopratasse  nella  stessa
misura stabilita per il corso di laurea in economia e  commercio.  La
tassa di diploma, pero', da versarsi all'Erario, e' di L. 200. 
 
                              Art. 186. 
 
  Le  Commissioni  per  gli  esami  di  profitto  sono  nominate  dal
direttore e sono costituite ciascuna del  professore  della  materia,
presidente, e di altri due professori che  insegnano  materie  affini
nella Scuola. 
 
                              Art. 187. 
 
  Gli iscritti, di cui al comma primo dell'art. 180, i quali  abbiano
superato tutti gli esami speciali obbligatori, sono ammessi all'esame
per  il  conseguimento  del  diploma,  di  perfezionamento  in  studi
coloniali. 
 
  Detto esame consiste nella presentazione e discussione di una  tesi
scritta  su  un  argomento  di  carattere  coloniale  a  scelta   del
candidato. 
 
                              Art. 188. 
 
  La Commissione di diploma e' nominata a  norma  delle  disposizioni
generali in materia ed e' costituita del  direttore  stesso,  che  la
presiede, del professore della materia in cui rientra la tesi scritta
e di altri cinque professori, di cui tre almeno di materie affini. 
 
                              Art. 189. 
 
  In seno alla Scuola sono costituiti un istituto di studi  co1oniali
ed una biblioteca coloniale, retti dalle norme  generali  vigenti  in
materia a  termini  del  regolamento  generale  universitario  e  del
presente statuto ». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 27 ottobre 1937 - Anno XV 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                              Bottai. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Solmi. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 marzo 1938 - Anno XVI 
 
  Atti del Governo, registro 395, foglio 23. - Mancini.