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REGIO DECRETO 2 dicembre 1937, n. 2504

Modificazioni al regolamento approvato col R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1700, per l'esecuzione della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi. (037U2504)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/03/1938
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  5-3-1938

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Viste la legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e le integrazioni e le modificazioni alla detta legge, contenute nel R. decreto-legge 23 giugno 1932-X, n. 913, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1871, nella legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1933, e nel R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, convertito in legge con la legge 18 gennaio 1937-XV, n. 428;
Visto il regolamento approvato col R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1700, per l'esecuzione della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per l'interno, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per le comunicazioni e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Al primo comma dell'art. 19 del regolamento approvato col R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1700, per l'esecuzione della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, è sostituito il seguente:

« Le spedizioni, comunque effettuate, di viti o parti di viti, anche secche, provviste di radici, da territori dichiarati infetti o sospetti d'infestazione fillosserica e destinate a località infette o sospette, che, per raggiungere la loro destinazione, debbano attraversare zone immuni, devono essere accompagnate, oltre che dai documenti di cui al precedente art. 15, da un certificato, rilasciato dal Regio osservatorio per le malattie delle piante, che comprovi l'avvenuta disinfezione, prescritta dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, modificato con l'articolo 1 del R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, convertito in legge con la legge 18 gennaio 1937-XV, n. 428 ».

È abrogato l'ultimo comma dell'art. 19 del predetto regolamento.