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REGIO DECRETO 5 novembre 1937, n. 1983

Modificazioni allo statuto del Regio istituto d'arte di Lucca. (037U1983)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/12/1937 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 22-12-1937
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Veduto il R. decreto 9 dicembre 1923-VII, n. 3059, che riconosce il
Regio istituto d'arte di Lucca e ne approva il relativo statuto; 
 
  Considerata  la  necessita'  di  meglio  adeguare   alle   esigenze
dell'insegnamento artistico lo  statuto  approvato  con  il  suddetto
Regio decreto; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto col Ministro Segretario di  Stato
per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'art. 2 dello statuto annesso al  citato  R.  decreto  9  dicembre
1928-VII, n. 3059, e' cosi' modificato: 
 
  «Il Regio istituto d'arte di Lucca comprende le seguenti sezioni: 
 
  1° degli stuccatori e formatori; 
 
  2° delle arti edili; 
 
  3° di decorazione murale pittorica e plastica.