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REGIO DECRETO-LEGGE 6 agosto 1937, n. 1896

Revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni dello Stato. (037U1896)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/1937.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 gennaio 1938, n. 37 (in G.U. 19/02/1938, n. 41).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  25-11-1937 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
Visto il decreto Reale 8 febbraio 1923, n. 422;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere alla emanazione di norme speciali per disciplinare la rivedibilità dei prezzi in relazione alle contingenti circostanze di mercato nelle quali si svolgono i lavori;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per le corporazioni, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'educazione nazionale, per le comunicazioni e per l'agricoltura e le foreste; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per i lavori relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni statali, di durata superiore ad un anno, aggiudicati prima del 5 ottobre 1936, limitatamente alla parte eseguita dal 1° gennaio al 30 giugno 1937-XV, è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi pattuiti semprechè l'Amministrazione riconosca, con giudizio insindacabile, essersi verificate, in confronto dei prezzi correnti al tempo della aggiudicazione, variazioni maggiori del 20% nel complesso dei lavori eseguiti fino al 30 giugno 1937-XV.

L'aumento non si applica alla quantità di lavoro che l'impresa, a giudizio dell'Amministrazione, avrebbe potuto eseguire e non abbia invece eseguito in proporzione al tempo trascorso dalla consegna, né si applica ai materiali precedentemente approvvigionati in cantiere.

Per la parte di lavori eseguita o da eseguire dopo il 1° luglio 1937-XV, è ammessa la facoltà di cui al primo comma semprechè le variazioni dei prezzi risultino maggiori del 10% e con le limitazioni stabilite nel secondo comma.

Nei casi di appalto concorso si terrà conto della data di presentazione dell'offerta.