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REGIO DECRETO-LEGGE 9 settembre 1937, n. 1769

Modificazioni al testo unico 14 settembre 1931-IX, n. 1175, per la finanza locale e al R. decreto 14 giugno 1928-VI, n. 1393, concernente le pubbliche affissioni e la pubblicità affine. (037U1769)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/10/1937.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 gennaio 1938, n. 20 (in G.U. 15/02/1938, n. 37).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  26-10-1937 al: 14-2-1938
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che approva il testo unico per la finanza locale;
Visto il R. decreto 14 giugno 1928-VI, n. 1399, contente le pubbliche affissioni e la pubblicità affine;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare le disposizioni vigenti per l'applicazione delle imposte sul valore locativo, sui cani, sulle industrie, commerci, arti e professioni, della tassa sulle insegne e della tariffa sulle pub buche affissioni e pubblicità affine;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per l'interno e con Ministro per la cultura popolare; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Al testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono apportate le seguenti modificazioni:

Imposta sul valore locativo:

a) L'art. 101 è sostituito con il seguente:

(soggetto e oggetto dell'imposta)

L'imposta sul valore locativo, che è applicabile nei soli confronti dei locali di abitazione e loro dipendenze, è dovuta da chiunque, cittadino o straniero, tenga a propria disposizione nel territorio del Comune, una casa di abitazione fornita di mobili, siano questi suoi o altrui:

Per dipendenze dell'abitazione si intendono i giardini, i parchi, i cortili, le aree comunque usate dal possessore dell'abitazione e tutti i locali e le costruzioni di qualsiasi specie che formino un annesso od un'appendice dell'abitazione stessa, quand'anche ne siano materialmente disgiunti.

Sono accettabili, agli effetti dell'imposta, anche le camere e gli appartamenti abitati da proprietari, direttori, amministratori, insegnanti, sanitari e personale di servizio addetto agli alberghi, uffici, stabilimenti, istituti e Simili, nonché le abitazioni comprese negli edifici destinati al culto, quand'anche non venga corrisposto per esse alcun canone di affitto.

b) L'art. 102 è sostituito con il seguente:

(tariffa)

L'imposta è commisurato al valore locativo dei locali indicati nell'articolo precedente, con aliquote progressive dal 5 al 9 per cento in conformità della seguente tabella;

Parte di provvedimento in formato grafico

c) L'art. 103 è sostituito con il seguente:

(decorrenza dell'imposta).

L'imposta è dovuta per l'intero anno, ma se la casa di abitazione sia stata tenuta per un tempo non inferiore ad uno e non superiore ai sei mesi, è dovuta per un solo semestre dell'anno.

d) L'art. 104 è così sostituito:

(determinazione del valore locativo).

Il valore locativo si desume dal fitto reale o presunto.

È fitto reale quello risultante da contratto scritto o da denunzia verbale d'affitto di cui all'art. 9 della tariffa allegato A (parte prima) alla legge del bollo approvate con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni; è presunto in ogni altro caso.

Quando il fitto reale risulti inferiore a prezzi locativi correnti, è in facoltà del Comune di procedere all'accertamento del fitto presunto per via di comparazione con altre abitazioni locate in condizioni e circostanze similari.

Per le abitazioni date in ammortamento dallo Stato o da altri enti o cooperative che godano il contributo statale di cui al testo unico 30 novembre 1919, n. 2318, il valore locativo è normalmente ragguagliato all'interesse del 3,50 per cento sulla somma capitale accertata dal collaudo definitivo quale costo dell'abitazione, salvochè il contribuente non chieda che la determinazione del valore locativo avvenga secondo i criteri generali.

In nessun caso il valore locativo può essere determinato agli effetti della presente imposta in misura inferiore al reddito lordo accertato agli effetti dei tributi erariali.

e) Sono aggiunti dopo l'art. 104 i seguenti altri articoli Art. 104-bis (valore locativo tassabile).

Nell'accertamento del valore locativo in base al fitto reale si deve dedurre dal canone, il corrispettivo in esso compreso per riscaldamento, distribuzione di acqua calda, illuminazione dell'appartamento e per le altre analoghe prestazioni di utilità eccezionali.

Si comprendono invece, sempre nell'accertamento del valore locativo il canone di acqua potabile, nonché le spese per il portiere, per l'ascensore e le altre di indole generale e normale.

Art. 104-ter (valore locativo delle abitazioni beate con mobilio).

Per le abitazioni affittate con mobili, contro canone unico complessivo, il valore locativo da attribuire all'abitazione viene determinato in via presunta come se quest'ultima fosse stata affittata vuota, tenuto il debito conto anche del canone ,complessivo reale.

f) Nell'art. 105 ultimo comma, l'inciso «con effetto retroattivo» è sostituito con l'altro «con effetto retroattivo dall'anno della intervenuta denunzia».

g) Dopo il terzo comma dell'art. 106 è aggiunto il seguente:

Quando tali caratteristiche siano riconosciute solo per una parte del territorio comunale, le maggiori aliquote, non potranno essere applicate ai valori locativi delle abitazioni comprese celle zone di territorio escluso da riconoscimento.

h) Nell'art. 107 alla parola «venti» è sostituito la parola «ventuno».

i) All'art. 108 è aggiunto quanto segue:

7° gli alberghi, gli ospedali, le case di cura e cliniche pubbliche e private;

8° i convitti, i collegi, le colonie climatiche dipendenti dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dal P.N.F. o da enti pubblici di assistenza;

9° le caserme del Regio esercito, della Regia marina, dei Reali carabinieri, della M.V.S.N., degli agenti di P. S., dei vigili e pompieri e degli altri Corpi armati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

L'intassabilità prevista per i corpi accasermati non si estende ai componenti di essi che convivono con la famiglia nelle caserme o in altri locali demaniali o privati sia gratuitamente sia in concessione o locazione.

l) L'art. 109 è modificato come segue:

(applicabilità dell'imposta agli appartamenti o camere mobiliate).

Per le ville, le case, gli appartamenti o le camere che si affittano mobiliati è dovuta l'imposta sul valore locativo solo in quanto non sia ad esse applicabile l'imposta di soggiorno o quella di cura.

L'imposta sul valore locativo è, in tali ipotesi, dovuta anche per gli appartamenti e le camere in alberghi ed in pensioni private, che vengano dati in affitto in ragione di mese o per periodi superiori.

L'imposta è dovuta dal proprietario dell'abitazione mobiliata in caso di affitto diretto, dall'affittuario in caso di subaffitto; nell'uno e nell'altro caso è ammessa la rivalsa a carico dell'inquilino o subinquilino dell'abitazione mobiliata.

m) Dopo l'art. 110 sono aggiunti gli articoli seguenti:

Art. 110-bis (sgravi nel corso dell'anno).

Il contribuente che abbia in un Comune una sola abitazione con mobili e che si trasferisca in altro Comune, ha diritto allo sgravio nei Comune abbandonato dal 1° gennaio e dal 1° luglio immediatamente successivo al trasferimento, purché presenti entro tre mesi la denunzia di sgravio.

Dalla stessa data è soggetto all'imposta, sul valore locativo o di famiglia nel Comune in cui si trasferisce.

In caso di tardiva denunzia di trasferimento, il Comune abbandonato ha l'obbligo di eseguire lo sgravio soltanto dal primo del mese successivo alla dichiarazione.

Art. 110-ter (variazioni di abitazione che danno luogo a rettifica).

I cambiamenti di abitazione nell'ambito di uno stesso Comune vanno denunziati entro il termine previsto dall'art. 274 ed hanno effetto dal 1° gennaio, successivo.

Le denunzie tardive che portino a sgravio d'imposta hanno effetto solo dal 1° gennaio o dal 1° luglio immediatamente successivo alla data di presentazione.

Art. 110-quater (abbandoni di abitazione che danno luogo a sgravio).

L'abbandono di una delle abitazioni mobiliate da parte di chi ne possiede più di una nel Comune, dà diritto a sgravio dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo, purché sia denunziato entro tre mesi.

Art. 110-quinter (solidarietà).

L'imposta sul valore locativo è sempre accertata in confronto del capo di famiglia.

I componenti di ciascuna famiglia sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta dovuta per i locali nei quali essi abitano.

Art. 110-sester (mezzi di controllo).

Agli effetti dell'imposta sul valore locativo il Comune ha diritto:

a) di accesso nei locali di abitazione per mezzo di appositi incaricati, muniti di titolo di riconoscimento;

b) di avere copia, a propria cura e spesa, delle scritture pubbliche e private di locazione, nonché delle denunzie dei contratti verbali di affitto;

c) di esigere dai proprietari di fabbricati le indicazioni che ritenga necessarie circa i locatari e la composizione della loro famiglia, gli appartamenti locati, nonché i relativi canoni di affitto;

d) di invitare il contribuente od il proprietario di casa a comparire in persona o per mezzo di mandatario per fornire delucidazioni e prove.

L'inadempienza a tali disposizioni importa l'applicazione dell'ammenda prevista dall'art. 296.

Imposta sui cani:

n) All'art. 131 è aggiunto il secondo comma del successivo art.
132.

o) All'art. 132 sono aggiunti i seguenti commi:

L'imposta viene riscossa dall'esattore comunale mediante la vendita ai contribuenti, delle piastrine di cui al successivo art. 136.

È ammesso il cambio delle piastrine deteriorate mediante pagamento di un diritto fisso di L. 2.

L'aggio di riscossione a favore degli esattori è a carico dei Comuni ed è liquidato nella misura stabilita per le imposte dirette.

Per la presentazione del rendiconto sulla vendita e per la riconsegna delle piastrine vendute, di quelle invendute e di quelle ritirate perché deteriorate, saranno osservate le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 218.

p) L'art. 134 è modificato come segue:

Le persone od Enti che posseggano o detengano i cani contemplati nell'articolo precedente, sono obbligati a farne denunzia all'ufficio municipale nel termine di cinque giorni dall'inizio del possesso e della detenzione.

La denunzia deve indicare il cognome, nome ed abitazione del possessore o detentore, il luogo ove il cane è tenuto, i contrassegni di riconoscimento e la categoria.

La denunzia non è necessaria per i cani posseduti o detenuti da individui di passaggio nel Comune, quando l'imposta risulti già pagata in altri Comuni.

q) L'art. 136 è modificato come segue:

I cani di ciascuna categoria, ancorché esenti, devono, dall'inizio del possesso o della detenzione, portare attaccata al collare una piastrina metallica da rinnovare al 1° gennaio di ogni anno successivo.

La forma e il colore delle piastrine che devono essere differenti per ciascuna categoria di cani, saranno stabiliti con decreto del Ministero delle finanze di concerto con quello dell'interno, entro il mese di luglio di ciascun anno per l'esercizio successivo.

Le piastrine per i cani esenti, in luogo dell'indicazione della categoria, porteranno impressa la parola «esente» e verranno vendute anch'esse dagli esattori comunali al prezzo da stabilirsi annualmente col decreto di cui al precedente comma.

Nulla è innovato, circa l'esclusività della fabbricazione e della vendita attribuite all'Unione Italiana Ciechi, al R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842.

Contro la vendita abusiva o la contraffazione delle piastrine si osserveranno le norme di cui all'art. 223.

Imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni:

r) All'art. 161 viene aggiunto il seguente terzo comma:

Contro il provvedimento di riparto del reddito eseguito dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette a norma del precedente comma è ammesso il ricorso gerarchico al Ministro per le finanze entro trenta giorni dalla notificazione del riparto. Il ricorso deve essere presentato all'Intendenza di finanza, che lo trasmetterà al Ministero con le sue osservazioni.

s) Nell'art. 162 viene soppresso il secondo periodo del terzo comma e vengono inseriti fra il terzo e il quarto i seguenti due commi.

La valutazione di tali redditi è fatta dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui giurisdizione ha la sede legale l'azienda cui i redditi stessi appartengono e contro l'accertamento, da notificarsi nei modi di legge, sono ammessi i ricorsi alle ordinarie commissioni amministrative i per le imposte dirette.

Nel caso di redditi che si producono in due o più Comuni provvede alla ripartizione l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette nei modi previsti dal secondo comma del precedente art. 161, salvo il ricorso consentito dall'ultimo comma dell'articolo medesimo.

t) Nell'attuale quarto comma dell'art. 162, alle parole iniziali «ai redditi di cui al precedente comma» sono sostituite le altre «ai redditi di cui al precedente terzo comma».

Tassa sulle insegne:

u) Nell'art. 208 alle parole «è quintuplicata» del primo comma sono sostituite le parole «è applicata in misura venticinque volte maggiore» e al n. 150 del secondo comma è sostituito il n. 750.

v) All'art. 256 è aggiunto il seguente quinto comma:

Tuttavia il Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno, sentita la Commissione centrale per la finanza locale, tenuto conto delle condizioni economiche locali, sulle quali dovrà pronunziarsi il Consiglio provinciale delle corporazioni, può autorizzare le Amministrazioni provinciali e i Comuni capoluoghi di Provincia ad applicare, rispettivamente, l'addizionale all'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni e l'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni con gli incrementi di aliquote previsti nei precedenti commi, indipendentemente dalla misura della sovrimposta fondiaria.