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REGIO DECRETO-LEGGE 29 maggio 1937, n. 1768

Riduzione della settimana lavorativa a 40 ore. (037U1768)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/11/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 13 gennaio 1938, n. 203 (in G.U. 29/03/1938, n.72).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  10-11-1937 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925-III, n. 473, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli impiegati ed operai delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare le predette disposizioni sulla durata del lavoro;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario, di Stato per le corporazioni, di concerto con quello per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La durata del lavoro, per gli operai che prestano la loro opera alle dipendenze e sotto il controllo diretto altrui in attività di natura industriale, non può eccedere le 40 ore settimanali, con un massimo e otto ore giornaliere, salvo quanto è previsto dalle disposizioni seguenti.

Nel caso di operazioni industriali a regime continuo, da, determinarsi con decreto del Ministro per le corporazioni, la durata del lavoro per gli operai non può eccedere la media di 42 ore settimanali in un ciclo di quattro settimane, con un massimo di otto ore giornaliere.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato corporativo centrale, i limiti di orario di cui ai precedenti comma possono essere estesi ad altre categorie di lavoratori e ad altre attività, comprese quelle di cui alla lettera e) del successivo art. 3, tenendo conto delle possibilità di assunzione dei lavoratori disponibili e delle esigenze della produzione.