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REGIO DECRETO-LEGGE 23 luglio 1937, n. 1574

Ritocchi agli aggi di riscossione agli esattori delle imposte dirette e rimborso a carico dei Comuni degli aumenti di retribuzione concessi dal 9 maggio 1937-XV al personale dipendente dagli appaltatori delle imposte di consumo. (037U1574)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 30 dicembre 1937, n. 2440 (in G.U. 11/02/1938, n. 34).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  5-10-1937 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e le successive modificazioni;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare ritocchi agli aggi di riscossione spettanti agli esattori delle imposte dirette e di regolare i rapporti tra i Comuni e gli appaltatori delle imposte di consumo in dipendenza degli aumenti di retribuzione concessi al personale dipendente;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per gli interni, col Ministro per le corporazioni e col Ministro per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Con decorrenza, dal 1° gennaio 1938 gli aggi di riscossione spettanti agli esattori delle imposte dirette per il decennio in corso sono aumentati del 12%.

Sono esclusi dall'aumento gli esattori che abbiano ottenuto la nomina per asta o d'ufficio dopo il 9 maggio 1937-XV.

Il Ministero delle finanze, sentiti il prefetto e Intendente di finanza, può insindacabilmente negare o ridurre l'aumento di cui al 1° comma del presente articolo agli esattori confermati con diminuzione di aggio per il quinquennio 1938-1942.