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REGIO DECRETO 1 luglio 1937, n. 1543

Regolamento per l'esecuzione delle leggi sull'Istituto di sanità pubblica. (037U1543)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/09/1937
Testo in vigore dal:  30-9-1937

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il R. decreto 30 ottobre 1924-III, n. 2042, contenente norme speciali per l'assunzione e la carriera del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica;
Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1934-XII, n. 27, convertito nella legge 7 giugno 1934-XII, n. 992, sulla creazione ed il funzionamento dell'Istituto di sanità pubblica;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;
Visto il R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 212, convertito nella legge 27 maggio 1935-XIII, n. 982, concernente la istituzione del posto di direttore dell'Istituto di sanità pubblica e di un posto di assistente di chimica nel Laboratorio di fisica;
Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'Istituto di sanità pubblica è alla diretta dipendenza del Ministro per l'interno.
Comprende, oltre i reparti preveduti dall'art. 7 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, anche i seguenti uffici: Segreteria, Economato e cassa, Archivio.