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LEGGE 10 giugno 1937, n. 1219

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 287, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma fra l'Italia e la Turchia il 29 dicembre 1936-XV. (037U1219)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/07/1937 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  30-7-1937

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È Convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 287, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi stipulati in Roma fra l'Italia e la Turchia il 29 dicembre 1936-XV:

a) Trattato di commercio e di navigazione con Protocollo addizionale;

b) Accordo commerciale;

c) Accordo per i pagamenti con Protocollo addizionale.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Ciano - Lessona - Di
Revel - Benni

Visto, il Guardasigilli: Solmi.