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LEGGE 3 giugno 1937, n. 1084

Norme provvisorie per l'ammissione alle Scuole convitto professionali per infermiere ed alle Scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici. (037U1084)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/08/1937 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-8-1937 al: 15-12-2009
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Art. 1



Per il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che siano munite del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana, potranno essere ammesse al secondo anno di corso per il conseguimento del diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiera presso le Scuole-convitto professionali previste dall'art. 130 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265.

Le aspiranti dovranno sostenere, con esito favorevole, l'esame di passaggio dal primo al secondo anno di corso e compiere il periodo di prova di due mesi a norma dell'art. 22 del R. decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330;