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REGIO DECRETO 17 giugno 1937, n. 885

Disposizioni circa il pagamento degli interessi che scadranno al 1° luglio 1937-XV a coloro le cui quote di sottoscrizione al prestito redimibile 5 % risultino completamente pagate prima di detta data. (037U0885)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/1937 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 14/05/2026