Disposizioni circa il pagamento degli interessi che scadranno al 1°
luglio 1937-XV a coloro le cui quote di sottoscrizione al prestito
redimibile 5 % risultino completamente pagate prima di detta data.
(037U0885)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/1937
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)