Facoltà al Governatore generale della Libia di ordinare la
sospensione, fino al 31 dicembre 1937 - XVI, dei procedimenti penali
e della esecuzione delle sentenze pronunciate nei confronti di
cittadini libici. (037U0877)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 08/07/1937
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)