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REGIO DECRETO 12 aprile 1937, n. 877

Facoltà al Governatore generale della Libia di ordinare la sospensione, fino al 31 dicembre 1937 - XVI, dei procedimenti penali e della esecuzione delle sentenze pronunciate nei confronti di cittadini libici. (037U0877)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/07/1937 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 14/05/2026