stai visualizzando l'atto

LEGGE 25 marzo 1937, n. 667

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1513, relativo al riordinamento del Registro italiano navale ed aeronautico. (037U0667)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/05/1937 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  21-5-1937 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1513, relativo al riordinamento del Registro italiano navale ed aeronautico, con le seguenti modificazioni:

All'art. 2, numero III, la lettera n) è sostituita dalla seguente:
«n) l'esecuzione delle perizie disposte dall'autorità amministrativa, e relative ad industrie marittime;».

All'art. 13, comma 1°, sono soppresse le parole, che sono invece aggiunte alla fine del secondo comma dell'art. 15: «adotta, nei casi di assoluta urgenza, i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio d'amministrazione, riferendone alle prime riunioni per la opportuna ratifica».

All'art. 14, comma 2°, le parole: «un membro designato dalla Federazione nazionale fascista esercenti imprese trasporti marittimi ed ausiliarie per il naviglio da passeggeri», sono sostituite dalle parole: «due membri designati dalla Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento: uno per il naviglio da passeggeri e uno per il naviglio da carico».

Allo stesso comma dello stesso art. 14, sono soppresse le parole: «un membro designato dalla Federazione nazionale fascista esercenti imprese trasporti marittimi ed ausiliarie per il naviglio da carico».

Al comma 1° dello stesso art. 14, le parole: «il presidente della Federazione nazionale fascista esercenti imprese trasporti marittimi ed ausiliarie;», sono sostituite dalle altre: «il presidente della Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - BENNI - LESSONA - SOLMI - DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.