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REGIO DECRETO 11 marzo 1937, n. 480

Modificazione dell'art. 5 del R. decreto 19 dicembre 1935-XIV, n. 2364, relativo alla concessione della medaglia militare di lunga navigazione aerea. (037U0480)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/05/1937 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 05/09/2026
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Testo in vigore dal:  8-5-1937

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 5 gennaio 1931, n. 98, e successive modificazioni;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico



L'art. 5 del R. decreto 19 dicembre 1935, n. 2364, è sostituito dal seguente con effetto dall'entrata in vigore del Regio decreto medesimo:

«Art. 5. - È considerato valevole agli effetti della concessione di cui sopra il periodo in cui il militare in servizio non abbia potuto svolgere la prescritta attività di volo:

a) per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio;

b) per prigionia di guerra in seguito ad operazioni aeree di guerra o di polizia coloniale;

c) per servizio prestato in missione all'estero o in qualità di addetto aeronautico, quando al militare stesso non siano assegnati i mezzi aerei per poter svolgere la prescritta attività di volo;

d) per corsi speciali d'istruzione in Italia o all'estero quando non vengano forniti agli interessati i mezzi necessari a svolgere la minima attività aerea prescritta;

e) per causa di forza maggiore dovuta a sospensione dall'attività aerea di reparti per ordine del Ministero, sempre che la durata di interruzione, a solo giudizio del Ministero stesso, sia ritenuta causa determinante la mancata attività minima prescritta.

«Il periodo trascorso presso le scuole di pilotaggio e presso i corsi di osservazione aerea dagli allievi che abbiano compiuto con esito favorevole le prove prescritte e che abbiano comunque conseguito il brevetto di pilota militare o di osservatore dall'aeroplano è computato per intero.

«Il servizio aeronavigante compiuto con brevetto di pilota di dirigibile è computato per intero.

«Le circostanze di cui sopra dovranno sempre risultare da regolari variazioni debitamente riportate sui documenti personali e di volo del militare».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

Mussolini.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1937 - Anno XV

Atti del Governo, registro 384, foglio 79. - Mancini.