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REGIO DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1937, n. 5

Modificazione all'art. 3, n. 4, della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, concernente la composizione del Gran Consiglio del Fascismo. (037U0005)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 3 aprile 1937, n. 592 (in G.U. 14/05/1937, n.111).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/08/1943)
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Testo in vigore dal:  25-1-1937 al: 4-8-1943
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2693, riguardante l'ordinamento o le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, modificata dalla legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, dal R. decreto-legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2100, convertito nella legge 17 marzo 1930-VIII, n. 233, e dal R. decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n, 2121, convertito nella legge 2 aprile 1936-XIV, n. 607;
Ritenuta l'assoluta e urgente necessita di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Gran Consiglio del Fascismo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il numero 4° dell'art. 3 della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, è sostituito dal seguente:

«Il Segretario del Partito Nazionale Fascista».