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REGIO DECRETO-LEGGE 30 novembre 1936, n. 2508

Modificazioni alle vigenti disposizioni sull'ordinamento e l'avanzamento del Corpo Reale equipaggi marittimi nonchè sullo stato giuridico degli ufficiali e sottufficiali del C.R.E.M. (036U2508)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/12/1936 ad eccezione dell'art. 45 che entra in vigore il 1 gennaio 1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 3 giugno 1937, n. 1014 (in G.U. 09/07/1937, n.157).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 1-12-1936
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Visto   il   testo    unico    delle    disposizioni    legislative
sull'ordinamento  del  C.R.E.M.   e   sullo   stato   giuridico   dei
sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18  giugno
1931, n. 914, e successive modificazioni; 
 
  Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli  ufficiali,
e successive modificazioni; 
 
  Ritenuta la necessita' assoluta  ed  urgente  di  apportare  alcune
modifiche al predetto testo unico 18 giugno 1931, n. 914, ed alla  su
citata legge 11 marzo 1926, n. 397; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di  concerto  col
Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Al  testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  del  Corpo  Reale
equipaggi marittimi e sullo stato giuridico dei  sottufficiali  della
Regia marina, approvato con R. decreto 18  giugno  1931,  n.  914,  e
successive modificazioni, sono apportate  le  varianti  di  cui  agli
articoli seguenti: