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REGIO DECRETO 12 novembre 1936, n. 2466

Istituzione di una Consulta centrale e di Comitati locali per l'edilizia e la urbanistica nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia. (036U2466)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/03/1937 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 18-3-1937
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto  il  R.  decreto-legge  3  dicembre   1934-XIII,   n.   2012,
sull'ordinamento organico della  Libia,  convertito  nella  legge  11
aprile 1935-XIII, n. 675; 
 
  Visto  il  R.  decreto-legge   1°   giugno   1936-XIV,   n.   1019,
sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana; 
 
  Visti i Regi decreti-legge 18 novembre  1928-VII,  n.  2628,  e  24
novembre  1932-XI,  n.  1765,  relativi  alla  costituzione  di   una
Commissione di arte ed edilita' presso il  Ministero  delle  colonie,
convertiti rispettivamente nelle leggi 4 febbraio 1929 VII, n. 216, e
3 aprile 1933-XI, n. 316; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Riconosciuta l'urgente ed  assoluta  necessita'  di  sostituire  la
Commissione  stessa  con  un  organo  consultivo  che   comprenda   i
rappresentanti di organizzazioni sindacali  della  madrepatria  e  di
completare con organi consultivi locali l'ordinamento  del  controllo
nella materia dell'edilizia e dell'urbanistica nelle Colonie; 
 
  Visto il  R.  decreto  1°  ottobre  1936-XIV  con  il  quale  viene
conferita al Capo del Governo la facolta'  di  firmare  gli  atti  di
competenza dei Ministri per le colonie e per i lavori pubblici; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie,  di
concerto con i Ministri Segretari di  Stato  per  le  finanze  e  per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E'  istituita  presso  il  Ministero  delle  colonie  una  Consulta
centrale per l'edilizia e l'urbanistica composta come segue: 
 
  1° un accademico d'Italia  designato  dal  presidente  della  Reale
Accademia d'Italia  e  scelto  fra  quelli  che  abbiano  particolare
competenza in materia, con funzioni di presidente; 
 
  2° i  direttori  generali  per  l'Africa  Orientale,  per  l'Africa
Settentrionale, per gli affari generali, gli studi e la propaganda  e
l'ispettore  generale  delle  opere  pubbliche  del  Ministero  delle
colonie; 
 
  3°  il  direttore  generale  delle  antichita'  e  belle  arti  del
Ministero della educazione nazionale; 
 
  4° un componente della Giunta d'arte  del  Provveditorato  generale
dello Stato, designato dal Ministero delle finanze; 
 
  5° un rappresentante del Ministero dei lavori  pubblici,  designato
dal Ministero dei lavori pubblici; 
 
  6° il presidente dell'Istituto nazionale di Urbanistica; 
 
  7°  due  rappresentanti  del  Sindacato  nazionale  fascista  degli
architetti; 
 
  8°  due  rappresentanti  del  Sindacato  nazionale  fascista  degli
ingegneri; 
 
  9° un funzionario coloniale del  ruolo  di  Governo  di  grado  non
inferiore al 9° con funzioni di segretario. 
 
  I rappresentanti dei Sindacati sono designati dal Ministro  per  le
corporazioni  su  indicazione  della  Confederazione   fascista   dei
professionisti e degli artisti. 
 
  Il presidente, i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e
dei Sindacati, il componente della Giunta d'arte,  ed  il  segretario
sono nominati per  un  triennio  con  decreto  del  Ministro  per  le
colonie. 
 
  In caso di impedimento o di assenza, i  componenti  della  Consulta
che ne fanno parte in ragione  della  carica  che  rivestono  possono
essere sostituiti dalla persona che ne fa le veci.