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REGIO DECRETO 15 ottobre 1936, n. 2190

Norme per la disciplina delle professioni di insegnante di materie musicali in Scuole di musica e di orchestrale. (036U2190)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1937 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  22-1-1937

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduta la legge 4 giugno 1934-XII, n. 977, recante norme per la disciplina delle professioni di insegnante di materie musicali in Scuole di musica e di orchestrale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per le corporazioni e per la stampa e la propaganda; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Coloro che siano sprovvisti dei titoli di studio prescritti dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 4 giugno 1934-XII, n. 977, e che alla data del 2 luglio 1934-XII abbiano esercitato, da almeno tre anni, la professione di insegnante di discipline musicali in Istituti o Scuole di musica, o la professione di orchestrale, per poter continuare ad esercitare l'insegnamento o far parte di orchestre, devono chiedere ed ottenere apposita dichiarazione di idoneità.