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REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1936, n. 2128

Ordinamento delle Scuole di ostetricia e disciplina giuridica della professione di levatrice. (036U2128)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/01/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 25 marzo 1937, n. 921 (in G.U. 30/06/1937, n.149).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal:  7-1-1937 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto il R. decreto-legge 12 agosto 1927-V, n. 1634, concernente l'ordinamento delle Scuole di ostetricia, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 19 gennaio 1928-VI, n. 407;
Veduto il regolamento per l'esercizio ostetrico delle levatrici approvato con R. decreto 6 dicembre 1928-VII, n. 3318;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;
Veduto il R. decreto 5 marzo 1935-XIII, n. 184, sulla nuova disciplina giuridica delle professioni sanitarie;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di emanare nuove norme per il funzionamento delle Scuole di ostetricia e per la disciplina giuridica della professione di levatrice;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Stilla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli studi per il conseguimento del diploma di levatrice si compiono:

a) nelle Scuole di ostetricia annesse alle Cliniche ostetrico-ginecologiche delle Università; le dette Cliniche hanno per l'insegnamento delle levatrici quel maggior numero di letti che è stabilito dall'Università d'accordo con le Amministrazioni ospedaliere;

b) nelle Scuole di ostetricia autonome istituite o che possano essere istituite a norma dell'articolo seguente, a totale carico di enti e di privati che con convenzione assumano l'impegno di far fronte alle relative spese.