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REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1936, n. 2128

Ordinamento delle Scuole di ostetricia e disciplina giuridica della professione di levatrice. (036U2128)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/01/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 25 marzo 1937, n. 921 (in G.U. 30/06/1937, n.149).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal: 7-1-1937
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto il R. decreto-legge 12 agosto 1927-V, n.  1634,  concernente
l'ordinamento delle Scuole di ostetricia, ed il relativo  regolamento
approvato con R. decreto 19 gennaio 1928-VI, n. 407; 
 
  Veduto il regolamento per  l'esercizio  ostetrico  delle  levatrici
approvato con R. decreto 6 dicembre 1928-VII, n. 3318; 
 
  Veduto il testo unico delle leggi sanitarie,  approvato  con  Regio
decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265; 
 
  Veduto il R.  decreto  5  marzo  1935-XIII,  n.  184,  sulla  nuova
disciplina giuridica delle professioni sanitarie; 
 
  Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' assoluta ed urgente di emanare  nuove  norme
per il funzionamento delle Scuole di ostetricia e per  la  disciplina
giuridica della professione di levatrice; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Stilla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per
l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno, per  la
grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli  studi  per  il  conseguimento  del  diploma  di  levatrice  si
compiono: 
 
  a)   nelle   Scuole   di   ostetricia   annesse    alle    Cliniche
ostetrico-ginecologiche delle Universita'; le  dette  Cliniche  hanno
per l'insegnamento delle levatrici quel maggior numero di  letti  che
e'  stabilito  dall'Universita'  d'accordo  con  le   Amministrazioni
ospedaliere; 
 
b) nelle Scuole di ostetricia autonome istituite o che possano essere
   istituite a norma dell'articolo seguente, a totale carico di  enti
   e di privati che con convenzione assumano l'impegno di far  fronte
   alle relative spese.