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REGIO DECRETO 24 settembre 1936, n. 2006

Modificazione del R. decreto 25 novembre 1929, n. 2098, che approva il regolamento per la previdenza e l'assicurazione dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni. (036U2006)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/12/1936
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  11-12-1936

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
Visto il decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, concernente l'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, convertito nella legge 31 maggio 1928, n. 1351, e successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge approvato con R. decreto 28 marzo 1929, n. 519;
Visto il R. decreto 25 novembre 1929, n. 2098, che approva il regolamento per la previdenza e l'assicurazione dell'Istituto predetto;
Ritenuta l'opportunità di modificare l'art. 16 del predetto Regio decreto 25 novembre 1929, n. 2098;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le comunicazioni e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico



L'art. 16 del regolamento approvato con R. decreto 25 novembre 1929, n. 2098, circa l'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, è così modificato:

«Le tasse relative ai contratti di assicurazione, sono a carico del soci, e vengono riscosse unitamente ai premi.

«Agli effetti dell'applicazione delle tasse stesse, di cui al testo unico delle leggi tributarie sulle assicurazioni, approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, l'Istituto presenterà alla Intendenza di finanza di Roma, entro un mese dalla scadenza di ciascun trimestre solare, la denunzia dell'ammontare complessivo dei premi incassati nel trimestre precedente, secondo le risultanze dei propri registri.

«La denunzia, debitamente datata e firmata, sarà prodotta in duplice esemplare, uno dei quali sarà restituito dall'Intendenza con visto di approvazione della liquidazione della tassa, già predisposta dall'istituto sulla stessa denunzia, e, secondo le risultanze della liquidazione approvata, l'Istituto verserà direttamente in Tesoreria l'importo della tassa da imputarsi al corrispondente capitolo del bilancio in entrata».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

LANTINI - BENNI - DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato allo Corte dei conti, addì 23 novembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 379, foglio 119. - MANCINI.