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REGIO DECRETO-LEGGE 17 settembre 1936, n. 1932

Istituzione e trasformazione di corsi, scuole ed istituti d'istruzione tecnica. (036U1932)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/09/1935.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 gennaio 1937, n. 135 (in G.U. 27/02/1937, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 16-9-1935
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto il R.  decreto  6  maggio  1923-I,  n.  1054,  e  successive
modificazioni relative all'ordinamento della istruzione media  e  dei
convitti nazionali; 
 
  Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069; 
 
  Veduto  il  R.  decreto-legge  28  settembre  1934-XII,  n.   1662,
concernente la istituzione di istituti tecnici inferiori e di  classi
collaterali stabili e corsi completi  nei  Regi  istituti  tecnici  e
magistrali: 
 
  Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745, concernente
la istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 1934-35, di istituti
di istruzione media e la regificazione di alcuni istituti pareggiati; 
 
  Veduto  il  R.  decreto-legge  26  settembre  1935-XIII,  n.  1867,
concernente la regificazione di scuole e di  istituti  di  istruzione
media tecnica pareggiati; 
 
  Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Riconosciuta, per  evitare  ritardi  ed  impedimenti  all'immediato
funzionamento, la necessita' urgente di disporre la trasformazione  e
la istituzione delle scuole e  degli  istituti  di  istruzione  media
tecnica indipendentemente dalla approvazione  dei  relativi  statuti,
cui sara' provveduto con successivi Regi decreti; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di  concerto  col  Capo  del  Governo,  Primo
Ministro, Ministro per l'interno, col Ministro per le corporazioni  e
con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII,  sono  istituiti:  in  Vibo
Valentia, un Regio istituto tecnico con un corso inferiore  completo,
un corso della sezione commerciale  e  un  corso  della  sezione  per
geometri;  in  Castelnuovo  di  Garfagnana,  Castel   San   Giovanni,
Castelfranco Emilia, Cittadella, Correggio,  Fossombrone,  Frosinone,
Alarcianise, Nizza Monferrato, Ostiglia,  Penne,  San  Benedetto  del
Tronto, Termoli e  Volterra,  un  Regio  istituto  tecnico  inferiore
isolato; in Como, Ivrea, Pavia e Pisa, una Regia  scuola  tecnica  ad
indirizzo  commerciale;  in  Chieti,  un   Regio   istituto   tecnico
industriale; in Cento, Iesi e Venezia, una Regia  scuola  tecnica  ad
indirizzo industriale; in Parma e Pescara, una Regia  scuola  tecnica
ad indirizzo industriale  con  annessa  Regia  scuola  secondaria  di
avviamento professionale a tipo industriale; in  Cosenza,  una  Regia
scuola professionale femminile.