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REGIO DECRETO 17 settembre 1936, n. 1854

Modificazioni al testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato ed al relativo regolamento per quanto riguarda il personale del ruolo di procura. (036U1854)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/11/1936
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  13-11-1936

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926 - IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di,concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono approvate le seguenti modificazioni al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611:

L'art. 33 è modificato come appresso:

«Gli aggiunti di procura di seconda classe sono promossi alla prima classe secondo il turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità per merito, quando abbiano compiuto un'anzianità utile di cinque anni, calcolando la durata del servizio effettivamente prestato nel grado undicesimo del ruolo di procura dell'Avvocatura dello Stato ed in aumento, per non oltre un biennio, il servizio anteriore in magistratura o la pratica forense per l'ammissione al concorso di procuratore legale o di aggiunto di procura, compiuta successivamente al conseguimento della laurea in giurisprudenza.

«Le promozioni a procuratore di terza classe sono conferite secondo il turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità per merito, agli aggiunti di procura di prima classe, qualunque sia la loro anzianità di grado.

«Le promozioni a procuratore di seconda classe sono conferite esclusivamente mediante esame di concorso, da espletarsi secondo le norme dettate dal regolamento; all'esame è ammesso, su domanda, il personale dei gradi inferiori dello stesso ruolo che, alla data del decreto che indice l'esame, abbia compiuto sei anni di servizio effettivo nel ruolo medesimo, escluso a tali effetti il servizio di magistratura o la pratica forense, indicati nel primo comma del presente articolo, e che, a giudizio della Commissione del personale, abbia dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

«Le promozioni a procuratore di prima classe sono conferite a scelta tra i procuratori di seconda classe che abbiano compiuto in questo grado almeno tre anni di effettivo servizio.

«Tutte le promozioni nel ruolo di procura della Avvocatura dello Stato sono disposte con decreto del Capo del Governo; quelle per anzianità congiunta al merito e a scelta sono precedute dal giudizio di promovibilità dato dalla Commissione del personale».

Nell'art. 19, terzo comma, le parole «aggiunti di procura» sono sostituite dalle parole «procuratori ed aggiunti di procura».

Nell'art. 32, primo comma, alle parole «aggiunti di procura» si fanno seguire le parole «di seconda classe».

Nell'art. 41, secondo comma, alle parola «Agli avvocati dello Stato e agli aggiunti di procura» sono sostituite le parole «Ai funzionari del ruolo degli avvocati dello Stato e del ruolo dei procuratori dell'Avvocatura dello Stato».

Nella tabella A) allegata al menzionato testo unico, il numero dei sostituti avvocati dello Stato di seconda classe (grado 7°) è ridotto da 63 a 50 e corrispondentemente il numero complessivo degli avvocati dello Stato è ridotto da 202 a 189; nella tabella stessa il ruolo «Aggiunti di procura (gruppo A)» è sostituito dal seguente:


Procuratori dell'avvocatura dello Stato

(Gruppo A).

Grado Numero dei posti - -
7° Procuratori di 1ª classe . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
8° Procuratori di 2ª classe . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
9° Procuratori di 3ª classe . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
10° Aggiunti di procura di 1ª classe . . . . . . . . . . . . )
> 32 11° Aggiunti di Procura di 2ª classe . . . . . . . . . . . . )
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58
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La suindicata riduzione di posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe e la copertura dei posti di grado settimo ed ottavo nel ruolo dei procuratori dell'Avvocatura dello Stato, saranno gradualmente attuate nei modi indicati nel successivo art. 3.