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REGIO DECRETO-LEGGE 7 agosto 1936, n. 1657

Registrazione di denunzie di contratti verbali di locazione di fabbricati. (036U1657)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/10/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 25 gennaio 1937, n. 108 (in G.U. 22/02/1937, n. 44).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 10-10-1936
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Vista la legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive
modificazioni; 
 
  Visto  il  R.  decreto-legge  26  settembre  1935-XIII,  n.   1781,
convertito in legge, con modificazioni,  con  la  legge  30  dicembre
1935-XIV, n. 2247; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta l'urgenza e la necessita' di  adottare  provvedimenti  che
agevolino la  registrazione  dei  contratti  verbali  di  affitto  di
fabbricati con vantaggio anche per il pubblico Erario; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La tassa di registro sui contratti di locazione e  sublocazione  di
case, di appartamenti o locali, anche se mobiliati, destinati ad  uso
di abitazione, di albergo o pensione, di uffici, o di altro esercizio
professionale, industriale,  commerciale,  di  arte  o  mestiere,  e'
stabilita nella misura graduale in rapporto alla entita'  del  canone
di locazione, come segue: 
 
  Fino a L. 1000 di detto canone: tassa di L. 5. 
 
  Per i canoni d'importo annuo superiore a L. 1000 e non a L. 12.000:
tassa di L. 2,50 per ogni 500 lire  o  frazione  di  500  lire  senza
l'arrotondamento finale, di cui all'art. 10 della legge  di  registro
30 dicembre 1923, n. 3269. 
 
  Per i canoni annui d'importo superiore a L. 12.000 resta  ferma  la
tassa proporzionale di registro di L. 0,50 per ogni 100 lire,  giusta
le norme vigenti. 
 
  Restano del pari fermi i limiti di esenzione da tassa  di  registro
fino al caso d'uso, per i canoni non superiori a L. 400 ed a L.  600,
a norma della legge 30 dicembre 1935, n. 2247, che converte in legge,
con modificazioni, il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1781.