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REGIO DECRETO-LEGGE 24 luglio 1936, n. 1548

Disposizioni relative ai sindaci dello società commerciali. (036U1548)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/09/1936.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 aprile 1937, n. 517 (in G.U. 29/04/1937, n. 99).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 10-9-1936
al: 28-4-1937
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la urgente necessita' di  disciplinare.  specialmente  nei
confronti delle  societa'  di  maggiore  importanza,  l'istituto  dei
sindaci; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Guardasigilli,  Segretario  di
Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i  Ministri  per  le
finanze e per le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le societa' per azioni che hanno un capitale non inferiore a cinque
milioni di lire devono scegliere almeno uno del sindaci effettivi, se
questi siano in numero di tre, e  non  meno  di  due,  se  i  sindaci
effettivi siano cinque, fra  gli  iscritti  nel  ruolo  dei  revisori
ufficiali dei conti, previsto nell'art. 11. 
 
  Le altre societa' per azioni che hanno un capitale superiore  a  un
milione di lire devono scegliere almeno uno dei sindaci effettivi fra
gli iscritti nell'albo degli esercenti la professione in  materia  di
economia  e  commercio  da  non  meno  di  tre  anni,  ovvero  fra  i
professionisti iscritti nell'albo  dei  ragionieri  da  non  meno  di
cinque anni. 
 
  Le  disposizioni  precedenti  non  si   applicano   alle   societa'
cooperative, ne' a quelle per le quali la nomina  o  la  designazione
dei sindaci sia per legge o per statuto deferita  anche  parzialmente
alla pubblica  amministrazione,  ne',  infine,  alle  societa'  delle
quali, per  effetto  di  partecipazioni  azionarie,  uno  almeno  dei
sindaci, sia funzionario dello Stato.