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REGIO DECRETO 26 marzo 1936, n. 1418

Modificazioni alle disposizioni tributarie sulle concessioni governative. (036U1418)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/1936 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-8-1936 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 62 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che accorda al Nostro Governo la facoltà di procedere alla revisione delle leggi finanziarie;
Sentito il parere della Commissione parlamentare, a termini dell'art. 62 della legge predetta;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Segretario di Stato Ministro per le finanze, d'intesa con il Nostro Ministro per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



- Agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 30, 32, 33 del testo della legge per le concessioni governative, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, sono sostituiti i seguenti:

«Art. 7.

- Le concessioni, le autorizzazioni, gli atti, le dichiarazioni ed i provvedimenti contemplati in questa legge e nelle tabelle non hanno effetto se non è eseguito il pagamento della tassa. Tuttavia quando il provvedimento ha durata temporanea ed il pagamento della tassa ha luogo con ritardo, l'efficacia del provvedimento è limitata al residuo tempo che decorre dalla data del pagamento alla scadenza del termine di durata inerente al provvedimento stesso

«Art. 8.

- È soggetto alla pena pecuniaria da L. 50 a L. 500, oltre pagamento della tassa dovuta, salvo per questa il regresso verso il debitore, il pubblico ufficiale il quale rilascia concessioni o autorizzazioni, od emette provvedimenti o atti, ovvero riceve dichiarazioni di cui all'articolo precedente, senza il pagamento della tassa dovuta, quando tale pagamento debba essere effettuato anteriormente o contemporaneamente alla emanazione dell'atto».

«Art. 9.

- Colui che compie atti o esercita diritti senza il pagamento delle tasse stabilite dalle annesse tabelle, è soggetto alla pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa fino al quadruplo della tassa medesima, ed in ogni caso non inferiore a L. 50, salvo che in questa legge non sia stabilita una particolare sanzione».


Art. 10.

- Col decorso di cinque anni si prescrive l'azione per riscuotere le tasse di cui alle tabelle A e B.

«Col decorso di tre anni dal giorno dell'effettuato pagamento delle tasse si prescrive l'azione tanto dell'Amministrazione finanziaria, per supplementi a causa di liquidazioni inesatte, quanto del contribuente, per restituzione di somme indebitamente pagate».

«Art. 11.

- Salvo quanto è disposto nell'art. 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e nelle relative norme di attuazione, per la decisione delle controversie amministrative relative alle tasse contemplate da questa legge, si applicano le disposizioni della legge sulle tasse di registro.

«Per la esazione coattiva delle tasse si applicano le disposizioni del testo unico approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639».

«Art. 30. - Agli effetti della legge penale le marche e i valori relativi alle tasse sulle concessioni governative sono parificati alle marche ed ai valori contemplati dalla legge sul bollo».

«Art. 32.

- Sono anche competenti per l'accertamento delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del n. 16 della tabella A gli agenti delle ferrovie, sia dello Stato sia concesse all'industria privata, appartenenti al personale viaggiante, di ispezione e di controllo, ed a quello addette alla vigilanza delle linee ferroviarie.

«Tale competenza non attribuisce agli agenti in parola la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e non li autorizza al porto d'armi senza licenza».

«Art. 33.

- Sul prodotto netto delle multe, delle ammende e delle pene pecuniarie, inflitte in applicazione di questa legge, si continuerà a prelevare la quota stabilita dal decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1675, salve le deduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

«Il prodotto netto si ottiene detraendo le spese inerenti alla riscossione nella misura fissa del dieci per cento».