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REGIO DECRETO-LEGGE 18 giugno 1936, n. 1338

Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altra specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali. (036U1338)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/07/1936.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 gennaio 1937, n. 402 (in G.U. 12/04/1937, n.85).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  31-7-1936 al: 11-4-1937
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare incremento coltivazioni del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È istituita in ciascuna provincia una Commissione per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi di acqua pubblica.

La Commissione provinciale ha sede presso l'Ufficio del genio civile competente.

Presidente della Commissione è, a seconda delle rispettive attribuzioni e circoscrizioni territoriali, il Presidente del Magistrato alle Acque in Venezia, o l'Ispettore superiore del genio civile per il Po, o il Capo dell'Ispettorato per la Maremma in Grosseto, l'Ispettore superiore compartimentale del Genio civile, o il Provveditore alle opere pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isole.

Fanno parte della Commissione:

a) per il Ministero delle finanze:

1° l'Intendente di finanza;

2° l'Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico di finanza;

b) per il Ministero dei lavori pubblici:

3° l'Ingegnere capo del competente Ufficio del genio civile;

4° il capo del Servizio idrografico competente;

c) per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

5° il Comandante di Legione o di Coorte autonoma della Milizia Nazionale Forestale;

6° l'Ispettore agrario compartimentale.

Tanto il presidente quanto ciascun membro della Commissione ha facoltà di delegare altro funzionario in sua vece.

Segretario della Commissione è un funzionario del competente Ufficio del genio civile, il quale redige e conserva i verbali delle deliberazioni e su richiesta ne rilascia copia alle Amministrazioni ed agli Enti pubblici interessati.

Spetta al presidente designato nel terzo comma di prendere le iniziative necessarie per la convocazione delle Commissioni provinciali e curare che queste inizino i lavori entro il più breve termine dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

La Commissione decide a maggioranza dei presenti e nel caso di parità di voti prevale quello del presidente.