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LEGGE 2 giugno 1936, n. 1245

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 420, che autorizza le Amministrazioni militari ad eseguire immediatamente, in speciali circostanze, le provviste e lavorazioni di materiali destinati alla costituzione, al completamento e alla ricostituzione delle dotazioni militari, nonchè la costruzione e manutenzione del Regio naviglio. (036U1245)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/1936 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))