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REGIO DECRETO 4 giugno 1936, n. 1121

Norme di attuazione del R. decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 113, recante provvedimenti finanziari a favore dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani e dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari. (036U1121)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/07/1936
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  8-7-1936

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono effettuati al netto della ritenuta del 3 per cento istituita dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 113, i pagamenti disposti a favore dei magistrati e dei cancellieri e segretari giudiziari con mandati diretti emessi dal Ministero di grazia e giustizia per i titoli seguenti:

a) per indennità di missione:

b) per premi di operosità e di rendimento, compresi i compensi liquidati in base all'art. 5 della legge 10 luglio 1930, n. 995, e art. 31 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1595;

c) per partecipazioni a Commissioni o Consigli di studio, di esami, di concorsi o di scrutinio;

d) per ispezioni alle cancellerie.

Alla fine di ogni trimestre l'importo delle ritenute è versato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia a favore dei due Istituti interessati sui rispettivi conti correnti postali n. 1/4268 e n. 1/3935.