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REGIO DECRETO-LEGGE 16 aprile 1936, n. 771

Diritto di urgenza per il rilascio dei certificati del casellario giudiziale. (036U0771)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 28 maggio 1936, n. 1059 (in G.U. 18/06/1936, n.140).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  26-5-1936 al: 20-10-1945
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 3, n, 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto il R. decreto 18 giugno 1931, n. 778, recante disposizioni regolamentari per il servizio del casellario giudiziale;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di agevolare il rilascio ai privati dei certificati del casellario nella stessa giornata della richiesta;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per ogni certificato del casellario, da rilasciarsi ai privati nella stessa giornata della richiesta, è stabilito un diritto di urgenza di lire due, da riscuotersi mediante applicazione di una speciale marca da bollo.

Il provento di tale diritto sarà dal ricevitore del Registro versato in tesoreria, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.