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REGIO DECRETO-LEGGE 16 aprile 1936, n. 771

Diritto di urgenza per il rilascio dei certificati del casellario giudiziale. (036U0771)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 28 maggio 1936, n. 1059 (in G.U. 18/06/1936, n.140).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 26-5-1936
al: 20-10-1945
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto l'art. 3, n, 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Veduti gli articoli 606 e seguenti del Codice di procedura penale; 
 
  Veduto il R. decreto 18 giugno 1931, n. 778,  recante  disposizioni
regolamentari per il servizio del casellario giudiziale; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di agevolare il rilascio
ai privati dei certificati del casellario nella stessa giornata della
richiesta; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
grazia e la giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per ogni certificato del  casellario,  da  rilasciarsi  ai  privati
nella stessa giornata della richiesta, e'  stabilito  un  diritto  di
urgenza di lire due, da  riscuotersi  mediante  applicazione  di  una
speciale marca da bollo. 
 
  Il provento di tale  diritto  sara'  dal  ricevitore  del  Registro
versato in  tesoreria,  con  imputazione  ad  apposito  capitolo  del
bilancio dell'entrata.