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REGIO DECRETO 23 gennaio 1936, n. 457

Trattamento economico del personale dei reparti di M.V.S.N. assegnati ai Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia. (036U0457)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-2-1935 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 23 maggio 1935, n. 948, che concede facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni aventi vigore di legge per la difesa ed il riordinamento delle Colonie dell'Africa Orientale;
Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1923, n. 31, che istituisce la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 967, che stabilisce i gradi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e le indennità relative, e successive modificazioni;
Visti i Regi decreti-legge 13 dicembre 1923, nn. 3110 e 3111, relativi alla istituzione del grado di vice capo squadra della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ed agli obblighi di servizio militare per gli incorporati nei reparti della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale dislocati nelle Colonie, convertiti rispettivamente nella richiamata legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto-legge 27 aprile 1924, n. 812, relativo all'impiego ed al trattamento economico degli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nelle Colonie, convertito nella succitata legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto 17 dicembre 1931, n. 1786, che approva l'ordinamento militare pel Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, e le successive modificazioni;
Visto il R. decreto 4 luglio 1910, n. 562, che approva l'ordinamento amministrativo per la Somalia Italiana, e le successive modificazioni;
Visto il R. decreto 17 ottobre 1935, n. 2018, relativo alla fissazione della paga giornaliera coloniale ai militari di truppa in servizio in Africa Orientale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie e per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per contingenti ragioni di sicurezza delle Colonie dell'Africa Orientale Italiana, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 27 aprile 1924, n. 812, covertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono destinati a far parte integrante dei Regi corpi di dette Colonie, come unità di fanteria nazionale, un gruppo di battaglioni camicie nere in Eritrea ed un reparto mitraglieri autotrasportato in Somalia.

Gli organici di tali reparti sono stabiliti con disposizioni del Ministro per le colonie, di concerto con quello per la guerra, sentito il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.