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REGIO DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1935, n. 2136

Modificazione del trattamento fiscale dello zucchero invertito e del levulosio. (035U2136)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/12/1935.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 aprile 1937, n. 651 (in G.U. 20/05/1937, n. 116).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  23-12-1935 al: 19-5-1937
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico di legge per l'imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e delle analoghe materie zuccherine, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1443, convertito nella legge 12 maggio 1970, n. 568, che accorda agevolazioni fiscali all'industria degli zuccheri invertiti, preparati con saccarosio e suoi derivati;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il trattamento fiscale dello zucchero invertito e del levulosio;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Al testo unico di legge 8 luglio 1924 per l'imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio, e delle analoghe materie zuccherine, sono apportate le seguenti modificazioni:

1° - L'art. 1 è sostituito dal seguente:

L'imposta sulla fabbricazione del glucosio e la corrispondente sopratassa di confine sono stabilite nelle seguenti misure per ogni quintale:

glucosio solido . . . . . . . . . . . . . . . L. 200

glucosio liquido . . . . . . . . . . . . . . . » 100

Nelle stesse misure sono applicate l'imposta di fabbricazione e la sopratassa di confine sul maltosio e gli sciroppi di maltosio, che nel consumo possano servire agli usi del glucosio.

L'imposta sulla fabbricazione dello zucchero invertito, ottenuto da qualsiasi materia, e la sopratassa di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero, sono stabilite nelle seguenti misure per ogni quintale:

liquido, contenente sino all'80 per cento di zucchero invertito, L. 285;

solido o contenente più dell'80 per cento di zucchero invertito, L. 332.

Nella stessa misura sono applicate l'imposta e la sopratassa di confine sul levulosio.

2° - L'art. 3 è sostituito dal seguente:

Chiunque fabbrichi glucosio, maltosio o sciroppi di maltosio, levulosio o zucchero invertito dev'essere in possesso di licenza di esercizio soggetta a tassa nelle seguenti misure:

a) L. 100 per la fabbricazione esclusiva di prodotti liquidi;

b) L. 200 per la fabbricazione esclusiva di prodotti solidi;

c) L. 250 per la fabbricazione di prodotti solidi e liquidi.

La licenza vale per la persona o ditta e per il luogo in essa indicati ed ha efficacia per l'anno solare per il quale è rilasciata.