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REGIO DECRETO 14 novembre 1935, n. 2043

Concessione dello stendardo ai reggimenti dell'Arma di artiglieria. (035U2043)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/12/1935
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  21-12-1935

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 25 marzo 1860;
Visto il R. decreto 23 dicembre 1900;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È concesso ai reggimenti dell'Arma di artiglieria l'uso dello stendardo, conforme a quello adottato per i reggimenti di cavalleria.