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REGIO DECRETO-LEGGE 17 ottobre 1935, n. 1987

Norme integrative della legge sul piano regolatore di Roma 24 marzo 1932, n. 355. (035U1987)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/1935
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 giugno 1936, n. 1210 (in G.U. 01/07/1936, n.150)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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  • Articoli
  • Norme per l'accertamento e riscossione dei contributi di miglioria
    per opere di piano regolatore.
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  • Norme integrative e modificative del R. decreto legge 6 luglio 1931, n.
    981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355.
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Testo in vigore dal: 13-12-1935
al: 30-6-1936
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Ritenuta l'urgente ed assoluta necessita' di approvare le norme per
l'accertamento  e  la  riscossione  dei  contributi  di  migliori  in
dipendenza di opere del piano regolatore di Roma, previsto  nell'art.
7 della legge 24 marzo 1932, n. 355, e di emanare altre  disposizioni
integrative della legge stessa; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori
pubblici, di concerto con quelli per gli affari dell'interno, per  la
grazia e giustizia, per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Ai proprietari dei beni che sono avvantaggiati dalle opere compiute
in attuazione del piano  regolatore  di  Roma  e'  imposto  entro  un
quinquennio dalla  data  della  ultimazione  delle  opere  stesse  il
contributo di miglioria previsto dall'art. 7 del R.  decreto-legge  6
luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355. 
 
  Il  credito  del  Governatorato  per  il  contributo  di  miglioria
acquista efficacia  reale  con  la  trascrizione  eseguita  ai  sensi
dell'art.  5.  Esso  e'  riscosso  contemporaneamente  alla   imposta
fondiaria, con le forme ed i privilegi per questa stabiliti. 
 
  Il privilegio a favore  del  Governatorato  per  la  totalita'  del
contributo, interessi di mora ed accessori prende grado  dopo  quello
riconosciuto allo Stato nel primo comma dell'art. 1962 c. c. 
 
  In caso di concorso con creditori ipotecari, iscritti anteriormente
alla  trascrizione  preveduta  dall'art.   5,   il   privilegio   del
Governatorato  ha  luogo  sulla  parte  di  prezzo  che  rispetto  al
complessivo ammontare di esso si trovi nello stesso rapporto  in  cui
originariamente  si  trovava  il  contributo   rispetto   al   valore
attribuito al fondo dopo la miglioria.