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REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1935, n. 1961

Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza. (035U1961)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/12/1935
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 9 gennaio 1936, n. 75 (in G.U. 01/02/1936, n.26).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/12/1959)
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Testo in vigore dal: 8-12-1935
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il  R.  decreto  legislativo  14  giugno  1923,  n.  1281,  e
successive disposizioni,  sull'ordinamento  della  Regia  guardia  di
finanza; 
 
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  sul  reclutamento  degli
ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929,
n. 629, e successive modificazioni; 
 
  Ritenuta  la  necessita'   urgente   ed   assoluta   di   apportare
modificazioni alle disposizioni  concernenti  il  reclutamento  degli
ufficiali in servizio permanente della Regia guardia di finanza; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La lettera d) dell'art. 1 del R. decreto-legge 26 gennaio 1933,  n.
135, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 816, e' sostituita come
segue: 
 
  «d) una scuola ufficiali».