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REGIO DECRETO-LEGGE 14 novembre 1935, n. 1935

Disciplina del commercio dell'oro. (035U1935)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/11/1935
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 26 marzo 1936, n. 689 (in G.U. 04/05/1936, n. 103).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  19-11-1935 al: 31-12-1988
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità e l'urgenza di meglio disciplinare il commercio dell'oro;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazione, e del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e con quello per l'agricoltura e foreste; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto è istituito il monopolio per gli acquisti all'estero dell'oro greggio in lingotti, in verghe, in pani, in polvere e in rottami.

L'importazione dell'oro semilavorato e lavorato, di cui alle voci 881, 884 A e 885 A, della tariffa doganale in vigore, nonché la importazione degli oggetti di cui alle voci 501-A-1 e 502-A, è subordinata al rilascio di licenze da parte del Ministero delle finanze, su proposta della Sovraintendenza allo scambio delle valute, ferma restando l'analoga disposizione dell'art. 1 del R. decreto-legge 3 novembre 1935, n. 1891, per le voci 883 e 886 della tariffa predetta.