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REGIO DECRETO 10 ottobre 1935, n. 1919

Estensione ai sottufficiali del Regio esercito del conferimento della medaglia al merito di lungo comando. (035U1919)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/11/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  16-11-1935 al: 21-4-1936
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 13 maggio 1935, n. 908, che istituisce la medaglia militare al merito di lungo comando;
Ritenuta la opportunità di estendere il conferimento della distinzione onorifica suddetta anche ai sottufficiali del Regio esercito che si rendano benemeriti per il lungo esercizio del comando;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico. - La medaglia militare al merito di lungo comando, istituita col R. decreto 13 maggio 1935, n. 908, è conferita con le medesime norme e modalità stabilite nel predetto decreto, in quanto applicabili, anche ai sottufficiali del Regio esercito in servizio permanente effettivo od in congedo, che abbiano raggiunto globalmente, anche in più riprese, nei gradi successivamente ricoperti, i seguenti periodi minimi di comando di reparto:

medaglia d'oro, 20 anni; medaglia d'argento, 15 anni; medaglia di bronzo, 10 anni.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1935 - Anno XIV.

Atti del Governo, registro 366, foglio 56. - Mancini.