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REGIO DECRETO-LEGGE 20 settembre 1935, n. 1684

Emissione di un prestito nazionale denominato «Rendita 5 per cento». (035U1684)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/09/1935
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 9 gennaio 1936, n. 118 (in G.U. 08/02/1936, n.32).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 25-9-1935
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' e  l'urgenza  di  predisporre  provvedimenti
diretti a raccogliere i mezzi per fronteggiare le spese inerenti alla
difesa delle Colonie dell'Africa Orientale; 
 
  Ritenuta l'opportunita' di offrire ai portatori del redimibile 3,50
% la possibilita' di fruire delle condizioni stabilite per  il  nuovo
titolo; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, e del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la
grazia e giustizia e con quello per le comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' autorizzata l'emissione di un prestito  nazionale,  mediante  la
creazione di un titolo di  rendita  pubblica,  fruttante  l'interesse
annuo di lire cinque per ogni cento  lire  di  capitale  nominale,  a
partire dal 1° luglio 1935-XIII, esente da ogni  imposta  presente  e
futura, pagabile nel Regno e nelle Colonie in lire  italiane  a  rate
semestrali posticipate, scadenti il 1° gennaio ed  il  1°  luglio  di
ciascun anno. 
 
  Il titolo predetto sara' iscritto nel Gran  Libro  del  Debito  del
pubblico con la denominazione «Rendita 5%» e  non  sara'  soggetto  a
conversione fino al 1° luglio 1956-XXXIV.