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REGIO DECRETO-LEGGE 26 luglio 1935, n. 1412

Obbligatorietà dell'investimento in titoli dello Stato dei depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati. (035U1412)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/1935
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 1935, n. 2246 (in G.U. 13/01/1936, n. 9).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  6-8-1935 al: 12-1-1936
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità e l'urgenza di disciplinare i depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia e con quello per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I depositi in contanti, o in titoli diversi da quelli dello Stato, comunque costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, o che in avvenire saranno costituiti a garanzia di contratti di locazione e di sublocazione di case, di appartamenti o di locali, anche se mobiliati, destinati ad uso di abitazione, di alberghi o pensioni, d'ufficio o di altro esercizio professionale, industriale o commerciale, devono essere investiti in titoli emessi dallo Stato.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche se la cauzione venga prestata sotto forma di più rate mensili anticipate di affitto. In tale caso la conversione in titoli emessi dallo Stato è obbligatoria per almeno due mensilità di affitto da prelevarsi sulle rate anticipate, e il conduttore o subconduttore ha l'obbligo di reintegrare il locatore o sublocatore dello ammontare delle due mensilità suddette non oltre il termine stabilito per il pagamento delle ultime rate anticipate di locazione, salva diversa pattuizione fra le parti.