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REGIO DECRETO-LEGGE 27 giugno 1935, n. 1312

Provvedimenti per l'industria solfifera nazionale. (035U1312)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/08/1935
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 13 gennaio 1936, n. 235 (in G.U. 26/02/1936, n. 47).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 8-8-1935
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Visto il R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, convertito con
legge 5 febbraio 1934, n. 307, il R. decreto 3 gennaio 1934,  n.  18,
ed il R. decreto-legge  13  gennaio  1934,  numero  2059,  contenenti
disposizioni per l'industria solfifera nazionale; 
 
  Considerata la necessita' urgente ed  assoluta  di  adottare  nuove
norme per detta industria; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i  Ministri  per
la grazia e giustizia e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'Ufficio per la vendita dello  zolfo  italiano  e'  autorizzato  a
garantire per gli esercizi 1935-1936 e 1936-1937 la  liquidazione  di
un prezzo minimo per  gli  zolfi  grezzi  che  saranno  messi  a  sua
disposizione  dai  produttori  entro  i  limiti  dei  contingenti  di
produzione che, per ciascuno degli esercizi stessi,  saranno  fissati
sencondo le norme di cui agli articoli seguenti.