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LEGGE 13 giugno 1935, n. 1237

Proroga al 31 dicembre 1936-XV del termine per ultimare la costruzione di fabbricati fruenti dell'esenzione venticinquennale dall'imposta. (035U1237)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/08/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))