Modificazioni agli articoli 4 e 8 della legge 18 dicembre 1930, n.
1684, circa il trattamento di ausiliaria per gli ufficiali dei gradi
di capitano di vascello, ammiragli e gradi corrispondenti, collocati
in tale posizione direttamente dal S.P.E. (035U1214)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 30/07/1935
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)